Art. 6. Commissioni per l'accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale All'accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale agli aspiranti al concorso provvedono apposite Commissioni esaminatrici nominate dalla Direzione Generale per il Personale Militare su proposta dell'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare o Ente da questo delegato, ognuna delle quali composta come di seguito specificato: a) Commissione per gli accertamenti psico-fisici un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, Presidente; due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; un sottufficiale della Marina Militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario senza diritto di voto. La Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni; b) Commissione per l'accertamento attitudinale un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, Presidente; due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri; un sottufficiale della Marina Militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario senza diritto a voto. La Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo laureati in psicologia e di esperti periti selettori della Forza Armata ovvero di psicologi esterni.