Art. 6.

Commissioni         per         l'accertamento         dell'idoneita'
                      fisio-psico-attitudinale

    All'accertamento   dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  agli
aspiranti  al  concorso  provvedono apposite Commissioni esaminatrici
nominate  dalla  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare su
proposta  dell'Ispettorato  delle Scuole della Marina Militare o Ente
da  questo  delegato,  ognuna  delle  quali  composta come di seguito
specificato:
a) Commissione per gli accertamenti psico-fisici
    un  ufficiale  di  grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
    due  ufficiali  di  grado non inferiore a Tenente di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, membri;
    un  sottufficiale  della Marina Militare di grado non inferiore a
maresciallo, segretario senza diritto di voto.
    La  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di ufficiali medici
specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni;
b) Commissione per l'accertamento attitudinale
    un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a Capitano di Vascello,
Presidente;
    due  ufficiali  di  grado  non  inferiore  a Tenente di Vascello,
membri;
    un  sottufficiale  della Marina Militare di grado non inferiore a
maresciallo, segretario senza diritto a voto.
    La  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali del Corpo
sanitario  militare  marittimo  laureati  in  psicologia e di esperti
periti selettori della Forza Armata ovvero di psicologi esterni.