Art. 8.

                             Graduatorie

    1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 redige
le  graduatorie  di  merito, suddivise per ciascuna delle discipline/
specialita'  indicate  all'art. 1 del bando, sulla base del punteggio
ottenuto  da ciascun candidato nella valutazione dei titoli di cui al
precedente art. 5.
    2.  A  parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in  possesso  dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In
caso  di  ulteriore  parita'  e' data precedenza al candidato di piu'
giovane eta'.
    3.   Le   suddette   graduatorie   sono  approvate,  con  decreto
dirigenziale,  dalla  Direzione  Generale per il Personale Militare e
pubblicate sul sito internet «www.difesa.it/concorsi/».