Art. 5.
    Le  domande,  a pena di inammissibilita', devono essere corredate
dalla   documentazione   comprovante  che  il  candidato  possiede  i
requisiti  di  ammissibilita'  all'esame  previsti  dall'art. 207 del
decreto  legislativo 30/95 e ad esse dovranno essere uniti, pertanto,
i seguenti documenti in carta semplice:
      1.  diploma  di  laurea  o titolo universitario equipollente in
qualsiasi  Paese  estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione  europea includente l'attestazione che il candidato abbia
seguito  con  successo  un  ciclo  di  studi post-secondari di durata
minima  di  tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una
universita'  o  in  istituto  d'istruzione  superiore  o  in un altro
istituto  dello  stesso  livello  di formazione, a condizione in tale
ultimo    caso,    che    il   ciclo   di   studi   abbia   indirizzo
tecnico-professionale   attinente   all'attivita'  di  consulente  in
proprieta'  industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli
industriali;
      2. il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso   societa',  uffici  o  servizi  specializzati  in  proprieta'
industriale  almeno  due  anni di tirocinio professionale effettivo a
tempo  pieno;  se a tempo parziale il periodo complessivo deve essere
riconducibile  ai  due  anni prescritti, fatta salva la limitazione a
diciotto  mesi  se  il  candidato  dimostri  di  aver frequentato con
profitto  un  corso  qualificato  di  formazione  per  consulente  in
brevetti.  E'  documentazione idonea una circostanziata dichiarazione
di  tirocinio firmata dal mandatario iscritto all'Ordine. Puo' essere
anche  idonea una dichiarazione di tirocinio firmata da un esperto in
materia  la cui qualificazione sia notoria o possa essere dimostrata.
Nella  dichiarazione  devono  essere indicati il periodo in cui si e'
effettuato  il  tirocinio, l'attivita' svolta dal candidato e l'esito
favorevole del tirocinio stesso;
      3.  ricevuta  in  originale  attestante  il  versamento di euro
120,00  per  contributo  esame sul conto corrente postale n. 25901208
intestato  al  Consiglio  dell'Ordine  dei  Consulenti  in Proprieta'
industriale.
    Per  i  documenti  di cui ai precedenti punti 1) e 2) puo' essere
prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al diploma o al
titolo conseguito, all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana
con  l'indicazione  della  data  e dell'istituto universitario che ha
provveduto  al  rilascio  del  certificato  di  equipollenza  ed alla
frequentazione con profitto di corsi di specializzazione.
    I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con
documentazione  atta  a  comprovare  che  il candidato abbia superato
l'esame  di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio
europeo dei brevetti.
    Il   controllo   della   validita'   dei   titoli   che   vengono
autocertificati  puo'  essere  disposta  in  qualsiasi momento, anche
antecedentemente il sostenimento delle prove d'esame. In quest'ultimo
caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in
possesso   dei   titoli   dichiarati,   lo   stesso   viene   escluso
automaticamente  dalle  prove d'esame, con comunicazione inoltrata da
parte  dell'Ordine tramite raccomandata A/R o altro mezzo sufficiente
a  garantire  il  ricevimento  della comunicazione, ferme restando le
ulteriori  responsabilita'  penali in cui puo' incorrere il candidato
che abbia rilasciato dichiarazioni false.
    Ai  sensi  del  decreto  legislativo  196/2003,  i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei Consulenti
in  Proprieta'  industriale  e  presso  il  Ministero  dello sviluppo
economico, per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati
anche   successivamente  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione
dell'eventuale  iscrizione  nell'Albo  dei  consulenti  in proprieta'
industriale.