Art. 5. Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate dalla documentazione comprovante che il candidato possiede i requisiti di ammissibilita' all'esame previsti dall'art. 207 del decreto legislativo 30/95 e ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice: 1. diploma di laurea o titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o in istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli industriali; 2. il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo a tempo pieno; se a tempo parziale il periodo complessivo deve essere riconducibile ai due anni prescritti, fatta salva la limitazione a diciotto mesi se il candidato dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulente in brevetti. E' documentazione idonea una circostanziata dichiarazione di tirocinio firmata dal mandatario iscritto all'Ordine. Puo' essere anche idonea una dichiarazione di tirocinio firmata da un esperto in materia la cui qualificazione sia notoria o possa essere dimostrata. Nella dichiarazione devono essere indicati il periodo in cui si e' effettuato il tirocinio, l'attivita' svolta dal candidato e l'esito favorevole del tirocinio stesso; 3. ricevuta in originale attestante il versamento di euro 120,00 per contributo esame sul conto corrente postale n. 25901208 intestato al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta' industriale. Per i documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) puo' essere prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al diploma o al titolo conseguito, all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana con l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha provveduto al rilascio del certificato di equipollenza ed alla frequentazione con profitto di corsi di specializzazione. I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con documentazione atta a comprovare che il candidato abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Il controllo della validita' dei titoli che vengono autocertificati puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche antecedentemente il sostenimento delle prove d'esame. In quest'ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione inoltrata da parte dell'Ordine tramite raccomandata A/R o altro mezzo sufficiente a garantire il ricevimento della comunicazione, ferme restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei Consulenti in Proprieta' industriale e presso il Ministero dello sviluppo economico, per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati anche successivamente per le finalita' inerenti alla gestione dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in proprieta' industriale.