Art. 11.
                       Obblighi dei dottorandi
    Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato,
di  svolgere con assiduita' le attivita' relative al piano di ricerca
approvato  nell'ambito  delle  strutture  destinate  a tal fine, e di
presentare  al  Collegio  dei  docenti,  al termine di ogni anno, una
relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del
corso, la tesi di dottorato con contributi originali.
    E'  prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata  del  rettore  su proposta del collegio dei docenti, in caso
di:
      giudizio  negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno
di frequenza;
      prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione
di  incarichi  di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera
senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
      assenze ingiustificate e prolungate.
    E'  prevista  la sospensione dal corso per maternita'; in caso di
assenze  per  grave  e documentata malattia e per obblighi di leva la
sospensione  dal  corso  e'  previa  autorizzazione  del collegio dei
docenti.   Tali   periodi   di   sospensione   possono  essere  anche
parzialmente   recuperati   con  l'autorizzazione  del  Collegio  dei
docenti.
    Ai  sensi  del  comma  8  dell'art. 4  della legge n. 210/1998 ai
dottorandi  puo'  essere affidata, previa autorizzazione del Collegio
docenti,  una  limitata  attivita'  di supporto didattico a carattere
seminariale.