Art. 9. Borse di studio L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.764,00, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno 2008, e' pari al 23,50% di cui 1/3 a carico del percettore della borsa, salvo diversa determinazione legislativa. Le borse di studio saranno assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici, fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per il rispettivo corso di dottorato. In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 3 giugno 1997. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.