Art. 5. Titoli valutabili Le categorie di titoli, che saranno oggetto di valutazione, ed il punteggio massimo ad esse attribuibile sono le seguenti: 1. Titoli di studio e accademici attinenti alla professionalita' richiesta (Max. 03/10); 2. Pubblicazioni scientifiche relative alla professionalita' richiesta (Max. 03/10); 3. Partecipazione a progetti di ricerca scientifica attinenti alla professionalita' richiesta (Max. 03/10); 4. Altri titoli professionali attinenti alla professionalita' richiesta (Max. 01/10). La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta dalla Commissione giudicatrice nella seduta preliminare, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione deve essere reso noto agli interessati prima dell'espletamento della prova orale.