Art. 5.
                          Titoli valutabili
    Le categorie di titoli, che saranno oggetto di valutazione, ed il
punteggio massimo ad esse attribuibile sono le seguenti:
      1.    Titoli    di   studio   e   accademici   attinenti   alla
professionalita' richiesta (Max. 03/10);
      2.  Pubblicazioni  scientifiche  relative alla professionalita'
richiesta (Max. 03/10);
      3.  Partecipazione  a progetti di ricerca scientifica attinenti
alla professionalita' richiesta (Max. 03/10);
      4.  Altri  titoli professionali attinenti alla professionalita'
richiesta (Max. 01/10).
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
fatta  dalla  Commissione  giudicatrice  nella seduta preliminare, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato  di  tale  valutazione  deve  essere reso noto agli
interessati prima dell'espletamento della prova orale.