Art. 10.
 Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori
    I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta   l'assunzione   in   servizio,   prima  di  procedere  alla
stipulazione   del   contratto   individuale   di   lavoro   ai  fini
dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato
all'art. 3   terzo   comma  del  presente  bando,  entro  il  termine
perentorio  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla data di ricevimento
dell'apposita   comunicazione,   un  certificato  medico,  rilasciato
dall'Azienda  sanitaria  locale  competente  per  territorio  o da un
medico  militare  in servizio permanente effettivo, dal quale risulti
che  il  candidato  e'  fisicamente  idoneo  all'impiego;  qualora il
candidato  sia  affetto  da  una  qualsiasi  imperfezione  fisica, il
certificato  medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione
stessa menomi l'attitudine al servizio.
    Per  quanto  riguarda  i candidati disabili il certificato medico
deve  contenere,  oltre  ad  una  esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
il  medesimo non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la  natura  ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire  di  danno  alla  salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro  ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le funzioni del posto cui aspira.
    L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
    La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    Inoltre,  l'Amministrazione  ha  la facolta' di effettuare idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.