Art. 11. Assunzione in servizio Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso verranno subordinate ai vincoli di finanza pubblica e condizionate ad apposite autorizzazioni concesse con decreti del Presidente della Repubblica. I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la necessaria documentazione, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, saranno tenuti a frequentare un ciclo di attivita' formative, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004. La partecipazione alle iniziative di formazione e' considerata servizio utile a tutti gli effetti. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, che non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita' stabilite dalle vigenti norme contrattuali. I vincitori dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35 comma 5-bis - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 230 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006).