Art. 11.
                       Assunzione in servizio
    Le  assunzioni  in  servizio  dei vincitori del concorso verranno
subordinate ai vincoli di finanza pubblica e condizionate ad apposite
autorizzazioni concesse con decreti del Presidente della Repubblica.
    I  candidati  dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno
in  possesso  dei prescritti requisiti ed in regola con la necessaria
documentazione,  dovranno stipulare apposito contratto individuale di
lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale.
    I   vincitori,  per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione  in
relazione  a  quanto  previsto  dal presente bando, saranno assunti a
tempo  indeterminato  ed  inquadrati,  in  prova,  nella qualifica di
dirigente  nel  ruolo  dei  dirigenti di seconda fascia del Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze e, anteriormente al conferimento del
primo incarico dirigenziale, saranno tenuti a frequentare un ciclo di
attivita'   formative,   organizzato  dalla  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  ai  sensi  dell'art. 6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 272/2004.
    La  partecipazione  alle  iniziative di formazione e' considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
    I  vincitori,  assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti  ad  un  periodo  di prova della durata di sei mesi, che non
puo'  essere  rinnovato  o  prorogato alla scadenza, con le modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
    I  vincitori  dovranno permanere nella sede di prima destinazione
per  un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35
comma  5-bis  -  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma
aggiunto dall'art. 1, comma 230 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
legge finanziaria 2006).