Art. 4.
                       Restituzione dei titoli
    Entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana dell'avviso di cui al successivo
art. 9, i candidati possono chiedere all'Ufficio del Ministero presso
il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso, la
restituzione,  con spese di spedizione a loro carico, dei documenti e
delle pubblicazioni presentate.