Art. 4. Restituzione dei titoli Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al successivo art. 9, i candidati possono chiedere all'Ufficio del Ministero presso il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso, la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate.