Art. 5.
  Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso
    Non saranno prese in considerazione:
      a) le   domande   non  inviate  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 3 del presente bando;
      b) le  domande  cartacee  che  presentano correzioni rispetto a
quanto trasmesso con il modulo on-line;
      c) le  domande  cartacee  non  firmate dal candidato in maniera
autografa ed in originale;
      d) le  domande  cartacee spedite oltre il termine di tre giorni
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello di scadenza dell'invio
on-line del modulo di domanda.
    Tutti  i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva di
accertamento    del    possesso    dei   requisiti   di   ammissione.
L'Amministrazione   puo'   disporre,   con   provvedimento  motivato,
l'esclusione  dei  candidati in qualsiasi momento della procedura del
concorso ove venga accertata la mancanza dei richiesti requisiti.
    La  mancata  esclusione  dall'eventuale  test di preselezione non
costituisce    garanzia    della   regolarita'   della   domanda   di
partecipazione al concorso, ne' sana la eventuale irregolarita' della
domanda stessa.