Art. 5. Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso Non saranno prese in considerazione: a) le domande non inviate secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del presente bando; b) le domande cartacee che presentano correzioni rispetto a quanto trasmesso con il modulo on-line; c) le domande cartacee non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale; d) le domande cartacee spedite oltre il termine di tre giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza dell'invio on-line del modulo di domanda. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione puo' disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura del concorso ove venga accertata la mancanza dei richiesti requisiti. La mancata esclusione dall'eventuale test di preselezione non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana la eventuale irregolarita' della domanda stessa.