Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
    Con     successivo     decreto     dell'Organo     di     governo
dell'Amministrazione,  in armonia con quanto disposto dall'art. 4 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
sara'  nominata  la  Commissione esaminatrice, garantendo il rispetto
delle   situazioni   di  incompatibilita'  previste  dalla  normativa
vigente.
    La  Commissione  sara' composta: da un Magistrato amministrativo,
ordinario  o  contabile,  Avvocato  dello  Stato,  dirigente di prima
fascia,  professore di prima fascia di universita' pubblica o privata
designato  nel  rispetto  delle  norme  dei rispettivi ordinamenti di
settore,  con  funzioni  di  presidente,  e da due dirigenti di prima
fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di
universita'  pubbliche  o  private  nonche'  scelti  tra  esperti  di
comprovata  qualificazione  nelle  materie  oggetto  del concorso; le
funzioni  di segretario saranno svolte da un funzionario appartenente
all'area professionale C.
    La  Commissione  potra' essere integrata da componenti esperti di
lingua inglese, francese ed informatica.