Art. 8. Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 15. La Commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai singoli titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, tenendo conto dell'attinenza degli stessi con il profilo professionale da conferire, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: a) Incarichi dirigenziali fino a un massimo di punti 8; presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, punti 1 per anno o frazione di anno, superiore a sei mesi; presso Amministrazioni pubbliche punti 0,5 per anno o frazione di anno, superiore a sei mesi; b) Altri incarichi professionali: fino a un massimo di punti 7; presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, fino a un massimo di punti 4; presso altre Amministrazioni pubbliche, fino a un massimo di punti 3;