Art. 8.
                       Valutazione dei titoli
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e' effettuata dopo la prova
scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.
    Per  i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 15.
    La  Commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire
ai singoli titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, tenendo
conto  dell'attinenza  degli  stessi  con il profilo professionale da
conferire, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:
      a) Incarichi dirigenziali fino a un massimo di punti 8;
    presso  il  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato,
punti 1 per anno o frazione di anno, superiore a sei mesi;
    presso Amministrazioni pubbliche punti 0,5 per anno o frazione di
anno, superiore a sei mesi;
      b) Altri incarichi professionali: fino a un massimo di punti 7;
    presso  il  Dipartimento  della  Ragioneria Generale dello Stato,
fino a un massimo di punti 4;
    presso  altre  Amministrazioni  pubbliche,  fino  a un massimo di
punti 3;