Art. 9. Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato il colloquio con esito positivo, l'Amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso. Coloro che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei suddetti titoli, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione. La graduatoria di merito sara' formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, tenendo conto delle riserve e degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 1 del presente bando. rati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria. La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto ministeriale e notificata ai candidati inclusi nella graduatoria stessa. Nel bollettino ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze e, successivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -, sara' data notizia dell'approvazione della graduatoria mediante appositi avvisi e tale pubblicazione ha valore di notifica. Dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per le eventuali impugnative e decorrono, altresi', i ventiquattro mesi di efficacia della graduatoria.