Art. 9.
           Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione
      approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
    Ai   fini  della  formazione  della  graduatoria  finale,  per  i
candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  con esito positivo,
l'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio,  ai  sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.
    Coloro  che  abbiano  superato la prova orale e che intendano far
valere  i  titoli  di  preferenza  di  cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994, dovranno far pervenire a
questa  Amministrazione,  entro  il  termine perentorio di 15 giorni,
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio,  i  documenti in carta semplice attestanti il possesso dei
suddetti   titoli,   purche'   gia'   dichiarati   nella  domanda  di
partecipazione.
    La   graduatoria   di  merito  sara'  formata  dalla  Commissione
esaminatrice secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva
conseguita  da ciascun candidato, tenendo conto delle riserve e degli
eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 1 del presente bando.
rati  vincitori,  sotto condizione dell'accertamento del possesso dei
requisiti   prescritti   per   l'ammissione,  nel  limite  dei  posti
conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria.
    La  graduatoria  di  merito  sara' approvata con apposito decreto
ministeriale  e  notificata  ai  candidati  inclusi nella graduatoria
stessa.
    Nel  bollettino  ufficiale  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze e, successivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  -  4ª  serie  speciale  «Concorsi  ed  esami» -, sara' data
notizia  dell'approvazione della graduatoria mediante appositi avvisi
e tale pubblicazione ha valore di notifica.
    Dalla  pubblicazione  dell'avviso  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   decorre  il  termine  per  le  eventuali  impugnative  e
decorrono,   altresi',   i   ventiquattro  mesi  di  efficacia  della
graduatoria.