Art. 6. Formazione e approvazione della graduatoria La commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria del merito scientifico e tecnologico accertato rispetto ai titoli prodotti dai candidati ammessi. Verificata la regolarita' del procedimento il direttore generale approva con propria determinazione le graduatorie di merito. Le rispettive graduatorie, nei termini di validita' stabiliti dalla vigente normativa, rimangono utilizzabili esclusivamente qualora i posti messi a concorso dovessero rendersi vacanti.