Art. 6.
             Formazione e approvazione della graduatoria
    La  commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria del
merito   scientifico  e  tecnologico  accertato  rispetto  ai  titoli
prodotti dai candidati ammessi.
    Verificata  la regolarita' del procedimento il direttore generale
approva con propria determinazione le graduatorie di merito.
    Le  rispettive  graduatorie,  nei  termini di validita' stabiliti
dalla   vigente   normativa,  rimangono  utilizzabili  esclusivamente
qualora i posti messi a concorso dovessero rendersi vacanti.