Art. 2.
                        Domanda di ammissione
    1.  La  domanda di ammissione alla prova di idoneita' deve essere
presentata  su  carta  resa  legale mediante applicazione di marca da
bollo  da  euro  14,62, sulla base del facsimile allegato al presente
provvedimento.  La  domanda  deve  essere inviata, unitamente a copia
fotostatica  di un documento di identita' del sottoscrittore in corso
di   validita',   all'ISVAP   -   Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo servizio albi via del
Quirinale,  21  -  00187  Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni  dalla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
    2.  La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile
se  consegnata  a  mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento  entro il termine indicato al comma 1. Per le
domande  consegnate a mano, ovvero recapitate a mezzo di corriere, fa
fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  accettazione  corrispondenza
dell'ISVAP; per le domande spedite a mezzo di raccomandata fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    3.  Sulla  busta  deve  essere  apposta  la  dicitura  «Prova  di
idoneita'   per   l'iscrizione   nel   ruolo   nazionale  dei  periti
assicurativi anno 2007».
    4.  Nella  domanda  di  ammissione  alla  prova  di  idoneita'  i
candidati   dichiarano,   ai   sensi  dell'art. 46  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445  e  con  le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto:
      a) cognome e nome;
      b) luogo e data di nascita;
      c) codice fiscale;
      d) comune di residenza e relativo indirizzo;
      e) domicilio    e    numero   telefonico   per   le   eventuali
comunicazioni;
      f) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento  e  dell'istituto o dell'universita' presso la quale e'
stato  conseguito,  completa di sede e relativo indirizzo, ovvero, in
mancanza  di  titolo di studio idoneo, il provvedimento del Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato o dell'ISVAP con
l'indicazione  del relativo numero di protocollo e della data, con il
quale   e'   stato   accertato  il  possesso  del  requisito  di  cui
all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992.
    5.  Non  sono  prese  in  considerazione  e  comportano,  quindi,
l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneita' le domande:
      a) prive della firma autografa;
      b) spedite  o  presentate oltre il termine perentorio di cui al
comma 1;
      c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data
di  nascita,  residenza,  ove  non  altrimenti  desumibili, titolo di
studio  posseduto  ovvero  mancata  indicazione  del provvedimento di
accertamento  del  requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge
n. 166/1992.
    L'ISVAP  non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione
di  comunicazioni  dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  di  recapito  indicato  nella domanda, ne' per eventuali
disguidi   postali   o  telegrafici,  ne'  per  mancata  restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.