Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
    1.  La  commissione  esaminatrice  della prova di idoneita' sara'
nominata  dall'ISVAP  con  proprio provvedimento una volta scaduto il
termine per la presentazione delle domande di ammissione.
    2. La commissione e' composta da:
      a) due  dirigenti  dell'ISVAP,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente;
      b) due funzionari dell'ISVAP;
      c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
        diritto privato;
        diritto civile;
        diritto commerciale;
        diritto delle assicurazioni.
    3.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da due dipendenti
dell'ISVAP.
    4.  Il  presidente  della  commissione esaminatrice, ove si renda
necessario   in   ragione   delle   esigenze  di  celerita'  connesse
all'elevato  numero  di  candidati,  puo',  prima  dello  svolgimento
dell'esame    scritto,    suddividere    la    commissione   in   due
sottocommissioni,  ciascuna  composta da un dirigente dell'ISVAP, con
funzioni  di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un docente
universitario.  Il presidente della commissione ripartisce tra le due
sottocommissioni   i   compiti   assegnati   alla   commissione   per
l'espletamento delle prove scritte ed orali.