Art. 6. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' sara' nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. 2. La commissione e' composta da: a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente; b) due funzionari dell'ISVAP; c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline: diritto privato; diritto civile; diritto commerciale; diritto delle assicurazioni. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP. 4. Il presidente della commissione esaminatrice, ove si renda necessario in ragione delle esigenze di celerita' connesse all'elevato numero di candidati, puo', prima dello svolgimento dell'esame scritto, suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un docente universitario. Il presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione per l'espletamento delle prove scritte ed orali.