Art. 12. Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, dei voti ottenuti nelle prove scritte e del voto del colloquio. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e trasmettera' gli atti al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. Il Direttore generale riconosciuta la regolarita' del procedimento, con propria deliberazione, approvera' la graduatoria di merito tenendo conto delle precedenze e delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e dichiarera' il vincitore sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria di merito o nel termine maggiore previsto da disposizione di legge, il Direttore generale puo' procedere all'assunzione di candidati idonei, per la copertura di posti che si siano resi vacanti successivamente a detta approvazione, secondo l'ordine di graduatoria. La graduatoria di merito sara' affissa all'albo pretorio dell'Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di detto avviso decorrera' il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'INVALSI per eventuali errori od omissioni e dalla medesima data decorrera' altresi' il termine di giorni sessanta per le eventuali impugnative.