Art. 12.
      Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria
    La  votazione  complessiva  di ciascun candidato risultera' dalla
somma  del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, dei voti
ottenuti  nelle  prove scritte e del voto del colloquio. Il punteggio
ottenuto  nell'eventuale  prova  preselettiva  non  ha valore ai fini
della votazione complessiva.
    La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con
l'indicazione  della  votazione  complessiva  conseguita  da  ciascun
candidato  e  trasmettera'  gli atti al responsabile del procedimento
per gli adempimenti di competenza.
    Il   Direttore   generale   riconosciuta   la   regolarita'   del
procedimento, con propria deliberazione, approvera' la graduatoria di
merito  tenendo  conto  delle  precedenze e delle preferenze previste
dalle  vigenti disposizioni di legge e dichiarera' il vincitore sotto
condizione   dell'accertamento   dei   requisiti   per   l'ammissione
all'impiego.
    Nel  termine  di  due  anni  dalla  data  di  approvazione  della
graduatoria di merito o nel termine maggiore previsto da disposizione
di  legge,  il  Direttore  generale  puo' procedere all'assunzione di
candidati idonei, per la copertura di posti che si siano resi vacanti
successivamente   a   detta   approvazione,   secondo   l'ordine   di
graduatoria.
    La   graduatoria   di  merito  sara'  affissa  all'albo  pretorio
dell'Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di detto avviso
decorrera'  il  termine  di  quindici  giorni  per presentare reclamo
scritto  all'INVALSI  per  eventuali  errori  od  omissioni  e  dalla
medesima  data  decorrera' altresi' il termine di giorni sessanta per
le eventuali impugnative.