Art. 14.
                       Assunzione in servizio
    L'assunzione  del  vincitore  e la connessa stipula del contratto
individuale   di   lavoro  sono  inderogabilmente  condizionate  alla
preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
    Il  candidato  dichiarato  vincitore  del  concorso, per il quale
verra'  disposta l'assunzione in servizio, che risultera' in possesso
dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui ai
precedenti  articoli, dovra' stipulare apposito contratto individuale
di   lavoro,   secondo   le   modalita'   previste   dalla  normativa
contrattuale,  al  venire  meno del divieto, previsto dalla normativa
vigente,  di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato o all'atto
dell'autorizzazione all'assunzione.
    Il   vincitore   del  concorso,  per  il  quale  verra'  disposta
l'assunzione  in relazione a quanto previsto dal presente bando e dal
contratto  collettivo nazionale del lavoro del comparto degli enti di
ricerca  in  vigore, sara' assunto a tempo indeterminato e inquadrato
nel profilo professionale di tecnologo di terzo livello professionale
nel ruolo del personale dell'INVALSI.
    All'atto  dell'assunzione  il  vincitore  dovra'  presentare  una
dichiarazione    circa    l'insussistenza    delle    situazioni   di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 53  del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
    Il   vincitore   del   concorso,  assunto  in  servizio  a  tempo
indeterminato,  sara'  soggetto a un periodo di prova della durata di
tre   mesi.  Durante  tale  periodo  gli  competera'  il  trattamento
economico  previsto  per  il  profilo  di  tecnologo di terzo livello
professionale.  Il  periodo di prova sara' computato come servizio di
ruolo  a  tutti  gli  effetti.  L'inizio  del  rapporto di lavoro del
vincitore   decorrera',   ad  ogni  effetto,  dal  giorno  di  inizio
dell'effettivo  servizio  come  da  contratto.  In ogni caso non puo'
essere  attivato  alcun  comando  o  distacco  o trasferimento per un
periodo  minimo di tre anni, salvo che l'Istituto non lo disponga per
esigenze di servizio.
    Nel  caso in cui il vincitore assunto in prova non si presenti in
servizio   senza   giustificato  motivo,  l'INVALSI  comunichera'  al
medesimo  che  non  procedera' alla stipulazione del contratto ovvero
provvedera' alla risoluzione del contratto stesso.