Art. 4.
                   Trattamento dei dati sensibili
    Ai  sensi  dell'art. 13,  primo  comma,  del  decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  il  trattamento  dei  dati contenuti nelle
domande  di  concorso  e'  finalizzato unicamente alla gestione della
procedura  concorsuale e lo stesso avverra' con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione; il mancato assenso al
trattamento  dei  dati  comporta la non accettazione della domanda da
parte dell'Ente.
    Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per
gli adempimenti di legge.
    Il  candidato,  inoltre,  gode  dei diritti di cui all'art. 7 del
suddetto decreto legislativo, tra i quali figura il diritto d'accesso
ai  dati  che lo riguardino ed il diritto di rettificare, aggiornare,
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.