Art. 6. Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli precedera' la prova orale. Per la valutazione la commissione esaminatrice disporra' complessivamente di un punteggio pari a 100, di cui 24 riservati ai titoli, 36 alle prove scritte e 40 alla prova orale. Ai titoli valutabili, che devono essere attinenti al profilo per il quale il candidato concorre, sono assegnati i seguenti punteggi massimi: a) pubblicazioni: monografie a stampa, articoli apparsi su riviste nazionali ed internazionali anche on line purche' regolarmente registrate, relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi; lavori: rapporti, note e relazioni tecniche, anche poligrafati o pubblicati sul web purche' accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al precedente art. 3, lettera c), fino ad un massimo 6 punti; b) formazione culturale: punteggio del diploma di laurea richiesto, altre lauree oltre quella richiesta, dottorato, abilitazione professionale, master, corsi di specializzazione e perfezionamento, corsi di formazione dopo la laurea, borse di studio, ecc. fino ad un massimo 6 punti; c) esperienza professionale in attivita' di ricerca scientifica e/o tecnologica fino ad un massimo 8 punti cosi' ripartiti: esperienza acquisita presso l'INVALSI e/o INValSI e/o CEDE: fino a 5 punti; esperienza acquisita presso universita', istituti e/o enti di ricerca nazionali/internazionali: fino a 2 punti; esperienza acquisita presso altri enti e/o organismi pubblici o privati: fino a 1 punto; d) giudizio globale sul profilo culturale e professionale del candidato cosi' come emerge dal curriculum vitae et studiorum: fino a un massimo 4 punti.