Art. 6.
                       Valutazione dei titoli
    La  valutazione  dei  titoli  precedera'  la  prova orale. Per la
valutazione la commissione esaminatrice disporra' complessivamente di
un punteggio pari a 100, di cui 24 riservati ai titoli, 36 alle prove
scritte  e  40  alla  prova  orale.  Ai titoli valutabili, che devono
essere  attinenti al profilo per il quale il candidato concorre, sono
assegnati i seguenti punteggi massimi:
      a) pubblicazioni:  monografie  a  stampa,  articoli apparsi  su
riviste   nazionali   ed   internazionali   anche   on  line  purche'
regolarmente  registrate,  relazioni  ed  interventi pubblicati negli
atti  di  convegni  e  congressi;  lavori: rapporti, note e relazioni
tecniche, anche poligrafati o pubblicati sul web purche' accompagnati
dalla   dichiarazione   sostitutiva   di  certificazione  di  cui  al
precedente art. 3, lettera c), fino ad un massimo 6 punti;
      b) formazione   culturale:  punteggio  del  diploma  di  laurea
richiesto,   altre   lauree   oltre   quella   richiesta,  dottorato,
abilitazione  professionale,  master,  corsi  di  specializzazione  e
perfezionamento, corsi di formazione dopo la laurea, borse di studio,
ecc. fino ad un massimo 6 punti;
      c) esperienza professionale in attivita' di ricerca scientifica
e/o tecnologica fino ad un massimo 8 punti cosi' ripartiti:
        esperienza  acquisita  presso l'INVALSI e/o INValSI e/o CEDE:
fino a 5 punti;
        esperienza acquisita presso universita', istituti e/o enti di
ricerca nazionali/internazionali: fino a 2 punti;
        esperienza acquisita presso altri enti e/o organismi pubblici
o privati: fino a 1 punto;
      d) giudizio  globale  sul profilo culturale e professionale del
candidato cosi' come emerge dal curriculum vitae et studiorum: fino a
un massimo 4 punti.