Art. 9.
                             Prova orale
    Per  la valutazione della prova orale la commissione esaminatrice
disporra' di un punteggio massimo pari a 40.
    Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  i candidati che
avranno  riportato  in  ciascuna prova scritta un punteggio di almeno
12,6/18.
    L'ammissione  al  colloquio  sara' comunicata ai candidati almeno
venti  giorni  prima  della  data  nella  quale dovranno sostenere il
colloquio  stesso; contestualmente, saranno indicati i voti riportati
in  ciascuna  delle due prove scritte e nella valutazione dei titoli.
La  prova  orale non si intendera' superata se il candidato non avra'
ottenuto la votazione di almeno 28/40.
    La  prova  della  lingua  inglese  formera'  oggetto di specifica
valutazione  nell'ambito  della  prova orale a cura della commissione
esaminatrice   che   accertera'  la  positiva  conoscenza  di  quanto
dichiarato dal candidato.
    Al   termine   di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione  esaminatrice  formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal segretario della
commissione,    sara'    affisso   nel   medesimo   giorno   all'albo
dell'Istituto.