Art. 9. Prova orale Per la valutazione della prova orale la commissione esaminatrice disporra' di un punteggio massimo pari a 40. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un punteggio di almeno 12,6/18. L'ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il colloquio stesso; contestualmente, saranno indicati i voti riportati in ciascuna delle due prove scritte e nella valutazione dei titoli. La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 28/40. La prova della lingua inglese formera' oggetto di specifica valutazione nell'ambito della prova orale a cura della commissione esaminatrice che accertera' la positiva conoscenza di quanto dichiarato dal candidato. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.