Art. 2.
    La  commissione  esaminatrice  del  concorso  pubblico  di cui al
precedente  art. 1,  anche in forma di composizione diversa da quella
prevista  dall'art. 6,  comma  5,  della II parte del Regolamento del
personale  citato  nelle  premesse, sara' nominata dal Presidente con
successivo provvedimento.