Art. 10.
    I    concorrenti   dichiarati   vincitori   dovranno   presentare
all'ufficio    concorsi    dell'Azienda   ospedaliera   universitaria
policlinico di Palermo, via Enrico Toti, 76 - 90128 Palermo, entro il
termine    di   quindici   giorni   dal   ricevimento   dell'apposita
comunicazione  a  pena  di  decadenza  dei  diritti conseguiti con la
partecipazione  alla  selezione,  la  seguente  documentazione  anche
mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente:
      i  documenti  corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione alla selezione;
      certificato generale del casellario giudiziario;
      dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  di  non
cumulare  la borsa del dipartimento con altre borse o premi conferiti
dallo Stato o da altri enti pubblici;
      polizza  assicurativa  annuale  per  la  responsabilita' civile
contro  terzi,  con  un massimale non inferiore ai centocinquantamila
euro;
      copia del documento di riconoscimento in corso di validita';
      copia del codice fiscale.
    I  vincitori  hanno  l'obbligo  di frequentare i laboratori delle
strutture  centrali  o periferiche del dipartimento nel periodo della
durata  della  borsa  di  studio secondo le direttive stabilite dalla
direzione e del responsabile scientifico della ricerca.
    I  vincitori durante i periodi di fruizione della borsa di studio
non possono svolgere altro impiego o occupazione.
    Il  borsista  decadra'  dalla  borsa e perdera' ogni diritto alle
attivita'  previste  qualora  la  frequenza  non  inizi  nei  termini
stabiliti   nella   lettera  di  convocazione,  rifiuti  la  sede  di
effettuazione   delle   attivita'  previste  dalla  borsa,  si  renda
responsabile  di  gravi  mancanze o di comportamento indisciplinato e
non assolva gli obblighi ad essa connessi.
    L'interruzione  della  frequenza senza giustificato motivo, dara'
luogo  alla  cessazione  della  borsa  e l'assegno sara' liquidato in
proporzione all'effettiva frequenza del borsista.
    Qualora  sussistano  giustificati  e documentati motivi, l'inizio
del godimento della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo
di   quindici  giorni.  Durante  lo  svolgimento  dell'attivita',  il
responsabile  dell'unitaoperativa  presso  la  quale  il  borsista e'
assegnato  puo'  consentire  una  sospensiva per la durata massima di
trenta  giorni  per  cause  di  forza maggiore o gravi e giustificati
motivi (quali il matrimonio, famiglia o salute).
    Il  borsista ha l'obbligo di svolgere nel periodo di durata della
borsa  di studio i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione
e  di  presentare  entro  la  scadenza  di tale periodo una relazione
sull'attivita'  svolta, che comprovi la proficua attivita' svolta. In
tale  relazione  finale  il  borsista  ha  l'obbligo di dichiarare le
eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali avvenute durante il
godimento della borsa.
    La  graduatoria degli idonei puo' essere utilizzata entro un anno
dalla   sua   approvazione   a   giudizio  dell'amministrazione,  per
assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, la borsa resasi
disponibile  per  rinuncia  o  decadenza purche' abbia una durata non
inferiore a due mesi.
    L'A.O.U.P.,  su  proposta  del  responsabile  della  ricerca,  si
riserva la facolta' di revocare, modificare o sospendere in qualsiasi
momento, a suo insindacabile giudizio, la selezione.