Art. 10. I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare all'ufficio concorsi dell'Azienda ospedaliera universitaria policlinico di Palermo, via Enrico Toti, 76 - 90128 Palermo, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione a pena di decadenza dei diritti conseguiti con la partecipazione alla selezione, la seguente documentazione anche mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente: i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione; certificato generale del casellario giudiziario; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di non cumulare la borsa del dipartimento con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti pubblici; polizza assicurativa annuale per la responsabilita' civile contro terzi, con un massimale non inferiore ai centocinquantamila euro; copia del documento di riconoscimento in corso di validita'; copia del codice fiscale. I vincitori hanno l'obbligo di frequentare i laboratori delle strutture centrali o periferiche del dipartimento nel periodo della durata della borsa di studio secondo le direttive stabilite dalla direzione e del responsabile scientifico della ricerca. I vincitori durante i periodi di fruizione della borsa di studio non possono svolgere altro impiego o occupazione. Il borsista decadra' dalla borsa e perdera' ogni diritto alle attivita' previste qualora la frequenza non inizi nei termini stabiliti nella lettera di convocazione, rifiuti la sede di effettuazione delle attivita' previste dalla borsa, si renda responsabile di gravi mancanze o di comportamento indisciplinato e non assolva gli obblighi ad essa connessi. L'interruzione della frequenza senza giustificato motivo, dara' luogo alla cessazione della borsa e l'assegno sara' liquidato in proporzione all'effettiva frequenza del borsista. Qualora sussistano giustificati e documentati motivi, l'inizio del godimento della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di quindici giorni. Durante lo svolgimento dell'attivita', il responsabile dell'unitaoperativa presso la quale il borsista e' assegnato puo' consentire una sospensiva per la durata massima di trenta giorni per cause di forza maggiore o gravi e giustificati motivi (quali il matrimonio, famiglia o salute). Il borsista ha l'obbligo di svolgere nel periodo di durata della borsa di studio i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione e di presentare entro la scadenza di tale periodo una relazione sull'attivita' svolta, che comprovi la proficua attivita' svolta. In tale relazione finale il borsista ha l'obbligo di dichiarare le eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali avvenute durante il godimento della borsa. La graduatoria degli idonei puo' essere utilizzata entro un anno dalla sua approvazione a giudizio dell'amministrazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, la borsa resasi disponibile per rinuncia o decadenza purche' abbia una durata non inferiore a due mesi. L'A.O.U.P., su proposta del responsabile della ricerca, si riserva la facolta' di revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la selezione.