Art. 2. La borsa, finanziata dalla presidenza della facolta' di medicina e chirurgia, avra' la durata di anni due, per l'importo lordo omnicomprensivo degli oneri di legge pari a euro 32.000,00, che sara' pagato in rate mensili posticipate esclusivamente mediante accredito su c/c bancario. Qualora il borsista, nel corso dell'espletamento delle attivita' previste dalla borsa, venga inviato, per finalita' strettamente legate alla ricerca oggetto della borsa, al di fuori della sede di assegnazione, l'azienda rimborsa le spese di viaggio, di vitto e di alloggio nella misura e con le modalita' previste per il personale del comparto universita' solo nell'ipotesi in cui le spese siano previste dal finanziamento.