Art. 2.
    La  borsa, finanziata dalla presidenza della facolta' di medicina
e  chirurgia,  avra'  la  durata  di  anni  due,  per l'importo lordo
omnicomprensivo degli oneri di legge pari a euro 32.000,00, che sara'
pagato  in rate mensili posticipate esclusivamente mediante accredito
su c/c bancario.
    Qualora  il borsista, nel corso dell'espletamento delle attivita'
previste  dalla  borsa,  venga  inviato,  per  finalita' strettamente
legate  alla  ricerca  oggetto della borsa, al di fuori della sede di
assegnazione,  l'azienda  rimborsa le spese di viaggio, di vitto e di
alloggio  nella  misura  e con le modalita' previste per il personale
del  comparto  universita'  solo  nell'ipotesi  in cui le spese siano
previste dal finanziamento.