Art. 7. La commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, potra' integrare il colloquio con una prova pratica e/o con quesiti o test a risposta sintetica. La commissione per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 60 punti che saranno distribuiti come segue: colloquio, eventualmente integrato da prova pratica e/o test - massimo 40/60 punti; titoli - massimo 20 punti cosi' suddivisi: voto relativo al titolo di studio massimo 10 punti (1 punto per ogni voto superiore ai 101/110 del punteggio massimo); altri titoli massimo 10 punti. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito un punteggio di almeno 7/10. Il giudizio di merito della commissione e' insindacabile. Espletata la prova la commissione esaminatrice formera' la graduatoria generale di merito secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati valutati idonei.