Art. 7.
    La commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, potra'
integrare il colloquio con una prova pratica e/o con quesiti o test a
risposta sintetica.
    La  commissione  per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di 60 punti che saranno distribuiti come segue:
      colloquio,  eventualmente integrato da prova pratica e/o test -
massimo 40/60 punti;
      titoli  -  massimo  20  punti cosi' suddivisi: voto relativo al
titolo di studio massimo 10 punti (1 punto per ogni voto superiore ai
101/110 del punteggio massimo); altri titoli massimo 10 punti.
    E'   escluso   dalla  graduatoria  il  candidato  che  non  abbia
conseguito un punteggio di almeno 7/10.
    Il giudizio di merito della commissione e' insindacabile.
    Espletata  la  prova  la  commissione  esaminatrice  formera'  la
graduatoria  generale  di  merito  secondo  l'ordine  della votazione
riportata dai candidati valutati idonei.