Art. 9.
    La graduatoria generale di merito, formata secondo la valutazione
riportata  dai  candidati e tenuto conto delle eventuali preferenze o
precedenze  verra'  approvata  con  atto  deliberativo  del direttore
generale.   Saranno   dichiarati   vincitori  i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria.
    Non  si  da'  luogo alla restituzione di eventuale documentazione
allegata all'istanza.