Art. 9. La graduatoria generale di merito, formata secondo la valutazione riportata dai candidati e tenuto conto delle eventuali preferenze o precedenze verra' approvata con atto deliberativo del direttore generale. Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria. Non si da' luogo alla restituzione di eventuale documentazione allegata all'istanza.