Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su domanda dell'avente titolo. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria; nel caso delle borse riservate il candidato successivo dovra' aver ottenuto anche l'idoneita' per la specifica tematica. I vincitori di borsa riservata sono tenuti ad accettare la borsa, a tematica vincolata, loro proposta. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni, i candidati possono scegliere di quale fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la borsa finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione della stessa a specifiche ricerche, il candidato puo' scegliere se accettare la borsa o rinunciarvi. L'importo annuo netto per il 20081) della borsa di studio ammonta a: euro 9.911,86 per i dottorandi residenti in Italia; euro 10.561,54 per i dottorandi residenti all'estero che possono applicare la convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale; euro 10.209,88 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50% della borsa stessa per i periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore del dottorato o dal collegio dei docenti. Le borse di studio vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso previa conferma da parte del collegio dei docenti del conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.