Art. 10.
                           Borse di studio
    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
    Qualora  l'avente  titolo  rinunci  alla borsa di studio subentra
altro  candidato  secondo  l'ordine della graduatoria; nel caso delle
borse  riservate  il  candidato successivo dovra' aver ottenuto anche
l'idoneita' per la specifica tematica.
    I vincitori di borsa riservata sono tenuti ad accettare la borsa,
a tematica vincolata, loro proposta.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da enti
esterni,  i  candidati possono scegliere di quale fruire in relazione
alla  loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la
borsa  finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione della stessa a
specifiche  ricerche,  il  candidato  puo'  scegliere se accettare la
borsa o rinunciarvi.
    L'importo annuo netto per il 20081) della borsa di studio ammonta
a:
      euro 9.911,86 per i dottorandi residenti in Italia;
      euro  10.561,54  per  i  dottorandi  residenti  all'estero  che
possono  applicare  la  convenzione per evitare la doppia imposizione
fiscale;
      euro 10.209,88 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad
altre forme assicurative obbligatorie.
    L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
della borsa stessa per i periodi di permanenza all'estero autorizzati
dal coordinatore del dottorato o dal collegio dei docenti.
    Le   borse  di  studio  vengono  erogate,  di  norma,  a  cadenza
bimestrale  anticipata,  salvo  recupero di eventuale indebito per le
ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso previa conferma da parte del collegio dei
docenti  del conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso
frequentato.
    Le  sospensioni  della  frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.