Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti, come specificato all'art. 3 del presente bando. I dottorandi, impegnati in un programma di co-tutela di tesi, hanno altresi' l'obbligo di seguire le attivita' di studio e di ricerca fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera. Le borse di studio che prevedano lo svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attivita'. E' prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti, l'esclusione dal dottorato di ricerca e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di: a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente all'ammissione al successivo anno di corso frequentato; b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti; c) assenze ingiustificate e prolungate. L'Universita' garantisce, nel medesimo periodo del corso, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono alla scuola di dottorato di ricerca. Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca puo' domandare di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste. 1) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente stabilisce ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che la borsa di dottorato e' assoggettabile a contributo I.N.P.S. pari al 16 o 23,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando. In caso d'ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la restituzione degli importi corrisposti durante il corso di dottorato.