Art. 11.
                  Obblighi e diritti dei dottorandi
    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita' di studio e di ricerca,
secondo  i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti,
come specificato all'art. 3 del presente bando.
    I  dottorandi,  impegnati  in  un programma di co-tutela di tesi,
hanno  altresi'  l'obbligo  di  seguire  le  attivita' di studio e di
ricerca  fissate  secondo  l'apposita  convenzione  con l'universita'
straniera.
    Le  borse di studio che prevedano lo svolgimento di una specifica
attivita'  di  ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di
tale attivita'.
    E'  prevista,  con  decisione  motivata del collegio dei docenti,
l'esclusione  dal  dottorato  di ricerca e la conseguente perdita del
diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
      a) giudizio  negativo  del  collegio  dei docenti relativamente
all'ammissione al successivo anno di corso frequentato;
      b) prestazioni   di   lavoro  a  tempo  indeterminato,  nonche'
assunzione   di   incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
      c) assenze ingiustificate e prolungate.
    L'Universita'  garantisce,  nel  medesimo  periodo  del corso, la
copertura   assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'  civile,
limitatamente  alle  attivita'  che  si  riferiscono  alla  scuola di
dottorato di ricerca.
    Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  dottorato  di ricerca puo'
domandare  di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del  corso  di  dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni,  e  puo'  usufruire  della borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
    1) Alla  data  di  emanazione  del  presente  bando, la normativa
vigente  stabilisce  ex  art.  2, comma 26, della legge n. 335/1995 e
successive modificazioni e integrazioni, che la borsa di dottorato e'
assoggettabile  a contributo I.N.P.S. pari al 16 o 23,72%, di cui 1/3
a carico del dottorando.
    In  caso d'ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato  di  ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica  cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'  dovuta la restituzione degli importi corrisposti durante il corso
di dottorato.