Art. 6.
    Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria
    Il  rettore  nomina  la  commissione  giudicatrice  in  base alla
normativa vigente.
    La  commissione  incaricata  della  valutazione  comparativa  dei
candidati  e' composta da tre membri (o piu' di tre in presenza di un
numero  di indirizzi superiore) scelti tra i professori o ricercatori
universitari  di  ruolo  nell'ambito  dei  settori disciplinari degli
afferenti  al  dottorato ai quali possono essere aggiunti non piu' di
due  esperti.  Tali  esperti  devono appartenere a universita', anche
straniere,  non  partecipanti  al  dottorato,  a strutture di ricerca
pubbliche  e private, anche straniere, e non devono essere componenti
del collegio dei docenti.
    Nel  caso  di  dottorati  articolati in indirizzi, la commissione
deve  comprendere  almeno  un componente del settore di pertinenza di
ciascun  indirizzo  indicato  nel  bando. Le prove di accesso saranno
differenziate  per  ciascun  indirizzo.  La  graduatoria finale sara'
unica.
    Al  termine  delle  prove  d'esame,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  per l'ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
    Il  candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra  gli  ammessi al corso decade qualora non si iscriva al dottorato
entro  quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito
del concorso.
    In  caso  di  decadenza  o di rinunzia di uno o piu' degli aventi
diritto  subentrano  uno  o  piu'  dei candidati non ammessi, secondo
l'ordine  della graduatoria di merito. Ove la decadenza o la rinunzia
si  verifichino  in data successiva all'inizio del corso, il collegio
dei docenti decide sulla ammissibilita' degli eventuali subentranti.