Art. 8.
          Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi
    Gli  iscritti  che  non fruiscano della borsa di studio conferita
dall'Universita'  sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4,  comma  3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono tenuti
al pagamento del contributo annuo di Euro 1.549,37, ridotto secondo i
criteri  e  i  parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni.
    Tutti  i dottorandi iscritti ai corsi di dottorato sono tenuti al
pagamento  della  tassa  regionale  annuale per il diritto agli studi
universitari,  fissata  in Euro 77,47, ex legge regionale n. 12/1996,
art. 16, comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni.