Art. 11.
                           Borsa di studio
    Una  Commissione,  nominata dal Governatore della Banca d'Italia,
accerta  il  profitto  tratto  dalla frequenza del corso da parte dei
borsisti.  Durante lo svolgimento del corso potra' essere rilevato il
profilo  attitudinale  dei  candidati.  A  tale  rilevazione  possono
partecipare anche consulenti esterni.
    La  Banca d'Italia si riserva la facolta' di revocare la borsa di
studio,   sospendendo  l'erogazione  delle  somme  non  maturate,  ai
borsisti  che  -  sentita la Commissione di cui al precedente comma -
non  danno  prova  di  assiduita' ovvero non dimostrano di seguire le
lezioni e le esercitazioni con profitto.