Art. 13.
                        Nomina e assegnazione
    La  Banca d'Italia procede all'assunzione dei borsisti che, oltre
ad   aver  frequentato  con  profitto  il  corso,  non  hanno  tenuto
comportamenti    incompatibili   con   le   funzioni   da   espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per  l'assunzione  stessa.  Essi  sono  nominati, in esperimento, nel
grado   di   Coadiutore   e,   se   riconosciuti  idonei  al  termine
dell'esperimento,  che  ha  la  durata  di  sei  mesi,  conseguono la
conferma  nel  grado  gia'  ottenuto  con  la medesima decorrenza del
provvedimento   di   nomina.   Nell'ipotesi   di  esito  sfavorevole,
l'esperimento e' prorogato, per un sola volta, di altri sei mesi.
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata.
    Il  rapporto  d'impiego  dei  cittadini  di un altro Stato membro
dell'Unione  Europea  e'  regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui  al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme «sull'accesso
dei  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione Europea ai posti di
lavoro» presso gli enti pubblici.
    In  seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
presso   la   sede  di  lavoro  che  viene  loro  assegnata  all'atto
dell'assunzione,  entro  il  termine  che  sara' stabilito. Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata  entro  il  prescritto  termine decadono dalla nomina, come
previsto  dalle  vigenti  disposizioni  del Regolamento del Personale
della Banca d'Italia.
    Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per  il  viaggio  con  qualunque  mezzo  pubblico  di  linea  per  il
raggiungimento  della  sede  di  lavoro  dalla residenza anagrafica o
dall'ultima   residenza   anagrafica  italiana  in  caso  di  attuale
residenza all'estero.