Art. 13. Nomina e assegnazione La Banca d'Italia procede all'assunzione dei borsisti che, oltre ad aver frequentato con profitto il corso, non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti per l'assunzione stessa. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di Coadiutore e, se riconosciuti idonei al termine dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi, conseguono la conferma nel grado gia' ottenuto con la medesima decorrenza del provvedimento di nomina. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, l'esperimento e' prorogato, per un sola volta, di altri sei mesi. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme «sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro» presso gli enti pubblici. In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all'atto dell'assunzione, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia. Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza all'estero.