Art. 5. Test preselettivo La Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva - sottoporra' a un test preselettivo i candidati che concorrono per quei concorsi dell'art. 1 del bando per i quali sia pervenuto un numero di domande di partecipazione superiore alle 1.000 unita'. Il test preselettivo e' articolato in tre sezioni che riguardano l'accertamento: 1. della conoscenza delle materie del programma allegato; 2. della conoscenza della lingua inglese; 3. del possesso delle capacita' attitudinali, con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di 60 punti; alla seconda fino ad un massimo di 10 punti; alla terza fino ad un massimo di 30 punti. Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintende un Comitato, nominato dal Governatore, che puo' avvalersi di consulenti esterni. Il test preselettivo e' corretto in forma anonima con l'ausilio di tecnologia informatica. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio della prova. I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi conseguiti nelle tre sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la prova scritta di cui all'art. 7 i candidati classificatisi nelle: - prime 240 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera A dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 240 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; - prime 80 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera B dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 80 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; - prime 48 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera C dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 48 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; - prime 32 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera D dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 32 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. In occasione dello svolgimento del test saranno comunicati: - il giorno a partire dal quale saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia «www.bancaditalia.it» i risultati conseguiti da ciascun candidato; - il giorno e il luogo di effettuazione della prova scritta di cui all'art. 7. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'art. 7 riceveranno anche convocazione scritta all'indirizzo indicato nel modulo di domanda. Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito. Sul sito internet «www.bancaditalia.it» saranno pubblicati fino al giorno di svolgimento del test - a titolo meramente esemplificativo - quesiti proposti in occasione di precedenti edizioni di concorsi della specie.