Art. 7.
               Commissioni di concorso. Prove d'esame
    Per  ciascun  concorso il Governatore della Banca d'Italia nomina
una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
    Le  prove  d'esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale  sulle  materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a
Roma.
    La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati.
    I due elaborati riguardano:
      - per  la  lettera  A:  un argomento a scelta del candidato tra
«Contabilita'  e  bilancio»  e  «Economia  e  finanza aziendale» e un
argomento di «Economia degli intermediari e dei mercati finanziari»;
      - per  la  lettera  B:  un argomento a scelta del candidato tra
«Economia  dei  mercati  e  degli intermediari finanziari» e «Aspetti
istituzionali   e   operativi   dell'intermediazione   creditizia   e
finanziaria»   e   un   argomento  di  «Metodi  quantitativi  per  la
misurazione e gestione dei rischi»;
      - per  la  lettera  C:  un argomento a scelta del candidato tra
«Microeconomia»,  «Macroeconomia»  e «Moneta, credito e finanza» e un
argomento   di   «Metodi  quantitativi  e  matematici  per  l'analisi
economica»;
      - per  la  lettera  D:  un argomento a scelta del candidato tra
«Statistica  descrittiva  ed  economica»  e  «Probabilita', inferenza
statistica  e  tecniche  di  regressione» e un argomento a scelta del
candidato  tra  «Metodi  di  campionamento» ed «Econometria e analisi
multivariata».
    Le tracce proposte dalla Commissione possono assumere la forma di
quesiti  collegati  tra  loro  che  possono  avere  per oggetto anche
l'esame di un caso pratico.
    Nella  valutazione  dei  due elaborati la Commissione verifica la
capacita'  del  candidato  di  individuare e sintetizzare gli aspetti
salienti  delle  questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio
concettuale, argomentare, collegare ed esporre.
    Per  lo  svolgimento  della  prova  scritta  viene  consentita la
consultazione  unicamente  di  raccolte  di  leggi non commentate ne'
annotate;  a  tal  fine  saranno  fornite  indicazioni  ai  candidati
ammessi.
    La  prova  e'  valutata con un massimo di 50 punti, attribuendo a
ognuno dei due elaborati, che vengono corretti in forma anonima, fino
a un massimo di 25 punti.
    Verranno  valutate  esclusivamente le prove scritte dei candidati
che  abbiano  svolto entrambi gli elaborati. La votazione complessiva
della prova risulta dalla somma dei due punteggi utili.
    La  prova  e'  superata  da  coloro che hanno riportato almeno 15
punti in ognuno dei due elaborati.
    I  concorrenti  che  superano  la prova scritta vengono ammessi a
sostenere  una  prova  orale che consiste in un colloquio su tutte le
materie  indicate  nel  programma  allegato e in una conversazione in
lingua  inglese;  possono  formare  oggetto  di colloquio l'argomento
della  tesi  di  laurea  e  le  esperienze professionali maturate. Il
colloquio,  nel quale potranno essere discussi con il candidato anche
casi  pratici,  tende  ad  accertare  la  maturita'  di  pensiero, la
capacita'  di  giudizio,  la cultura universitaria di base propria di
ciascuna  tipologia  di  concorso  e  la  capacita'  di  cogliere  le
interrelazioni  tra gli argomenti. La conversazione in lingua inglese
e'  volta  a  verificarne  il livello di conoscenza in relazione a un
utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
    La  prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo  di  50 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione minima di 30 punti. Sono considerati idonei i candidati che
hanno  conseguito  una  votazione almeno pari alla somma dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per la prova orale.
    In   occasione   della   prova   orale   e'  prevista  anche  una
conversazione facoltativa nella lingua straniera eventualmente scelta
dal  candidato tra tedesco, francese o spagnolo; essa e' valutata con
l'attribuzione  di  un  punteggio  fino  a un massimo di 2 punti, non
utili  per il superamento della prova orale ma utili a determinare il
punteggio complessivo di cui al successivo art. 9.
    Ai  candidati  viene  data  comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d'esame.