Art. 9. Graduatorie Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta, alla prova orale e alla eventuale conversazione facoltativa di cui all'art. 7, comma 13. Le Commissioni di cui all'art. 7 compilano le rispettive graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle relative graduatorie di merito, a eventuali titoli di riserva o preferenza, rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella domanda. Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine delle graduatorie finali. Se uno dei vincitori rinuncia alla borsa, la Banca d'Italia si riserva la facolta' di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie entro diciotto mesi dalla data di approvazione delle stesse.