Art. 9.
                             Graduatorie
    Il  punteggio  complessivo  dei  candidati  idonei e' determinato
dalla  somma delle votazioni riportate alla prova scritta, alla prova
orale  e  alla eventuale conversazione facoltativa di cui all'art. 7,
comma 13.
    Le   Commissioni   di  cui  all'art. 7  compilano  le  rispettive
graduatorie  di  merito  seguendo  l'ordine decrescente del punteggio
complessivo.
    La  Banca  d'Italia  forma  le  graduatorie  finali  in base alle
relative  graduatorie  di  merito,  a  eventuali  titoli di riserva o
preferenza,   rilevanti  per  la  Banca  d'Italia,  dichiarati  nella
domanda.
    Fermo  restando  quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in  posizione  di  ex  aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
    Le  borse  di  studio  vengono  assegnate  secondo l'ordine delle
graduatorie finali.
    Se  uno  dei  vincitori rinuncia alla borsa, la Banca d'Italia si
riserva  la facolta' di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo
l'ordine della relativa graduatoria finale.
    La  Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare le
graduatorie  entro  diciotto  mesi  dalla  data di approvazione delle
stesse.