Art. 10. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito sara' formata sommando al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli il voto riportato nel colloquio con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 9. La graduatoria sara' approvata con decreto del Direttore amministrativo e pubblicata all'Albo Ufficiale e sul sito Web dell'Universita' degli studi di Foggia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data della sopra citata pubblicazione per far fronte a tutte le eventuali esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che dovessero presentarsi.