IL COMANDANTE GENERALE
    Visto  l'articolo  5,  comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935,   n. 1961,   recante   «Modificazioni   alle  disposizioni  sul
reclutamento  degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia
di finanza», convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
    Viste  le  leggi  21 dicembre  1948,  n. 1580,  13 ottobre  1965,
n. 1172,  e  27 febbraio  1974,  n. 68,  concernenti  il  trattamento
economico spettante agli allievi delle accademie militari;
    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, recante «Stato giuridico
dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica»,
estesa,  con  varianti,  alla  Guardia di finanza con legge 17 aprile
1957, n. 260;
    Vista   la   legge   23 aprile   1959,   n. 189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,    n. 237,    recante   «Leva   e   reclutamento   obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica»;
    Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   recante   «Approvazione   del   testo   unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  recante  «Norme  di  attuazione dello statuto speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642,  recante  «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'articolo 19
della   legge   18 febbraio   1999,   n. 28,  concernente  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
    Visti  gli  articoli 138,  139  e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme sul servizio di leva»;
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
    Vista   la   legge   24 dicembre   1986,   n. 958,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante «Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
    Visto  l'articolo  4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici», come modificato dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574,  recante  «Norme  di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
    Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n. 370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
    Vista  la legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in
materia  di  avanzamento  degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza», e successive modifiche;
    Visto  il  decreto  legislativo  16 aprile  1994, n. 297, recante
«testo   unico   delle   disposizioni   legislative   in  materia  di
istruzione»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 199, recante
«Attuazione  dell'articolo  3  della  legge  6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di  nuovo  inquadramento  del  personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
    Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59,  e 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza»,   nonche'  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64,  concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  recante  «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Vista   la  legge  31 marzo  2000,  n. 78,  ed,  in  particolare,
l'articolo  4,  recante  «Delega  al  Governo  in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della  guardia  di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia
di coordinamento delle Forze di polizia»;
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631,  datato  15 dicembre  2003,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'articolo  3,  comma  4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445, e successive modificazioni, recante «testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
    Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n. 69,  recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
    Visto   il  decreto  interministeriale  12 aprile  2001,  recante
«Determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza»;
    Visto   il  decreto  ministeriale  29 ottobre  2001,  concernente
l'individuazione  dei  titoli  di  studio  e  gli ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
    Vista  la  convenzione  tra l'Universita' degli Studi di Bergamo,
l'Universita'  degli  Studi  di  Milano Bicocca e l'Universita' degli
Studi  di  Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  16 settembre  2003 e successive
modificazioni,  recante  «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da   adottare   per   l'accertamento   e   la   valutazione  ai  fini
dell'inidoneita»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  5 marzo  2004,  n. 94,  recante
«Regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento dei corsi di
formazione  per  l'accesso  ai  ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo  degli  ufficiali  della  Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
    Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n. 226,  recante «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
    Vista  la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza  n. 246000, datata 28 luglio 2005, e successive modificazioni
ed integrazioni, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello
Stato   -   Ufficio   Centrale   del  Bilancio  presso  il  Ministero
dell'Economia   e  delle  Finanze,  il  2 agosto  2005,  al  n. 7856,
concernente   l'attribuzione  di  specifiche  competenze  alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
    Vista  la  legge  27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2007)»;
    Vista  la  legge  24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2008)»;
      Ritenuto di dover riservare uno dei posti da mettere a concorso
ai  candidati  in  possesso  dell'attestato di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che,  alle  prove
concorsuali  successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
                             Determina:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2008/2009  un  pubblico
concorso  per  esami  per  l'ammissione  di  12 allievi ufficiali del
«ruolo   aeronavale»   al   primo   anno   del   7  corso  aeronavale
dell'Accademia della Guardia di finanza.
    2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
      a) specializzazione «pilota militare» n. 8 posti;
      b) specializzazione «comandante di unita' navale» n. 4 posti.
    3.  Uno  degli  otto  posti  disponibili  per la specializzazione
«pilota  militare»  e'  riservato, subordinatamente al possesso degli
altri  requisiti prescritti dall'articolo 2, ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
    4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni.
    5. Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
      b) una prova scritta di cultura generale;
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      d) una prova di efficienza fisica;
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      f) tre prove orali;
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
      h) una prova facoltativa di informatica;
      i) una visita medica di incorporamento.
    6.  Il corso di Accademia, che ha inizio nella data stabilita dal
Comando  Generale  della  Guardia di finanza, ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
    7.  Alla  fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso
di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).