Art. 14. Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'articolo 7, comma 1, lettera a). 2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da zero a trenta. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto. 5. I candidati che riportano l'idoneita' alla prova scritta ricevono comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, sono convocati per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'articolo 15. 6. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, entro il: a) 14 maggio 2008, per coloro che abbiano concorso per la specializzazione «comandante unita' navale»; b) 21 maggio 2008, per coloro che abbiano concorso per la specializzazione «pilota militare», debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.