Art. 14.
                    Revisione della prova scritta
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'articolo 7, comma 1, lettera a).
    2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da
zero a trenta.
    3.  Il  punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando  i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
    4.  Conseguono  l'idoneita'  i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
    5.  I  candidati  che  riportano  l'idoneita'  alla prova scritta
ricevono  comunicazione  del  voto  conseguito  e, nel contempo, sono
convocati  per  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  di  cui
all'articolo 15.
    6.   Gli   aspiranti   che   non  ricevono  la  convocazione  per
l'effettuazione  dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, entro
il:
      a) 14 maggio  2008,  per  coloro  che  abbiano  concorso per la
specializzazione «comandante unita' navale»;
      b) 21 maggio  2008,  per  coloro  che  abbiano  concorso per la
specializzazione  «pilota  militare», debbono considerarsi non idonei
ed esclusi dal concorso.
    7.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.