Art. 15. Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b). 2. A tal fine, i candidati sono: a) avviati, se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «pilota militare», a visita medica preliminare presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare di Roma via P. Gobetti, 2, dove e' accertata l'idoneita' degli stessi ai servizi di navigazione aerea quali «piloti militari», ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003. La sottocommissione di cui al comma 1, acquisito il giudizio medico-legale del Centro Aeromedico, nei confronti dei candidati risultati idonei, esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, disponendo, dove ritenuto necessario, l'effettuazione di eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, cosi' come richiamato dall'articolo 16, comma 1, lettera a). I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quale «pilota militare», sono, a cura della competente sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del «ruolo aeronavale» per la specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso; b) sottoposti, se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «comandante di unita' navale», a visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, sito in Roma, via della Batteria di Porta Furba, n. 34. 3. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 4. I candidati che non conseguono l'idoneita' alla visita medica preliminare possono richiedere: a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «pilota militare» e dichiarati non idonei ai servizi di navigazione aerea quali «piloti militari», di essere sottoposti ad ulteriori accertamenti tesi ad ottenere la revisione del giudizio di inidoneita'. La relativa istanza: 1) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione del giudizio di non idoneita', al presidente della sottocommissione per la visita medica preliminare di cui al comma 1. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle; 2) deve essere integrata, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita', da documentazione redatta da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3); 3) non e' presa in considerazione se la prevista documentazione non dovesse pervenire entro il termine suindicato. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax al numero 0624290622 oppure al numero 0624290676; 4) e' valutata dalla sottocommissione di cui al comma 1, la quale puo' disporre la convocazione del candidato per ulteriori accertamenti sanitari, a cura della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, che si esprime, esclusivamente, in ordine alle imperfezioni o infermita' che hanno determinato il giudizio di non idoneita'; b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «pilota militare» e giudicati non idonei a seguito delle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti dalla sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione del giudizio di non idoneita', di essere ammessi a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'articolo 17, commi 7, 10 e 11. La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c): 1) e' effettuata non prima del 15 giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare; 2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la visita medica preliminare; c) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «comandante di unita' navale», al momento della comunicazione del giudizio di non idoneita', di essere ammessi a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'articolo 17, commi 7, 10 e 11. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1. La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c): 1) e' effettuata non prima del 15 giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare; 2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la visita medica preliminare. 5. I candidati, che conseguono l'idoneita' fisica alla visita medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, sono convocati per le successive fasi concorsuali. 6. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare, alla visita medica di revisione, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso. 7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.