Art. 15.
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
    1.  L'idoneita'  psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b).
    2. A tal fine, i candidati sono:
      a) avviati,   se   concorrenti   per  i  posti  riservati  alla
specializzazione  «pilota  militare»,  a  visita  medica  preliminare
presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare di Roma via
P.  Gobetti, 2, dove e' accertata l'idoneita' degli stessi ai servizi
di  navigazione  aerea  quali «piloti militari», ai sensi del decreto
ministeriale  16 settembre  2003. La sottocommissione di cui al comma
1,  acquisito  il  giudizio  medico-legale del Centro Aeromedico, nei
confronti  dei  candidati  risultati  idonei,  esprime il giudizio di
idoneita'  al  servizio  nella  Guardia  di finanza, disponendo, dove
ritenuto  necessario,  l'effettuazione  di eventuali ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio per una migliore
valutazione  del  quadro  clinico  dell'aspirante,  sulla  base delle
previsioni  del  decreto  ministeriale  17 maggio 2000, n. 155, cosi'
come richiamato dall'articolo 16, comma 1, lettera a).
    I  concorrenti  che, durante la visita, risultano non in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di  navigazione  aerea  quale  «pilota  militare», sono, a cura della
competente  sottocommissione,  giudicati non idonei al servizio nella
Guardia  di  finanza,  quali  ufficiali del «ruolo aeronavale» per la
specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso;
      b) sottoposti,  se  concorrenti  per  i  posti  riservati  alla
specializzazione  «comandante  di  unita'  navale»,  a  visita medica
preliminare,  comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro
di  Reclutamento  della  Guardia  di finanza, sito in Roma, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34.
    3.  L'accertamento  dell'idoneita'  e'  eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
    4.  I candidati che non conseguono l'idoneita' alla visita medica
preliminare possono richiedere:
      a) se  concorrenti  per i posti riservati alla specializzazione
«pilota  militare»  e dichiarati non idonei ai servizi di navigazione
aerea  quali  «piloti  militari»,  di  essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti   tesi   ad   ottenere  la  revisione  del  giudizio  di
inidoneita'.
    La relativa istanza:
      1)  deve  essere presentata, contestualmente alla comunicazione
del  giudizio  di non idoneita', al presidente della sottocommissione
per la visita medica preliminare di cui al comma 1. Eventuali istanze
presentate successivamente sono ritenute nulle;
      2)  deve  essere  integrata,  improrogabilmente entro il decimo
giorno  successivo  a quello della comunicazione di non idoneita', da
documentazione  redatta  da  una  struttura sanitaria pubblica, anche
militare,   o   privata   convenzionata  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale,  relativa  alle  cause  che hanno determinato l'esclusione
(modello in allegato 3);
      3) non e' presa in considerazione se la prevista documentazione
non  dovesse  pervenire  entro  il termine suindicato. A tal fine, la
stessa  potra'  essere anticipata via fax al numero 0624290622 oppure
al numero 0624290676;
      4)  e'  valutata  dalla  sottocommissione di cui al comma 1, la
quale  puo'  disporre  la  convocazione  del  candidato per ulteriori
accertamenti  sanitari, a cura della Commissione Sanitaria di Appello
dell'Aeronautica  Militare, che si esprime, esclusivamente, in ordine
alle  imperfezioni  o infermita' che hanno determinato il giudizio di
non idoneita';
      b) se  concorrenti  per i posti riservati alla specializzazione
«pilota  militare»  e  giudicati non idonei a seguito delle ulteriori
visite  specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti
dalla   sottocommissione   di  cui  al  comma  1,  al  momento  della
comunicazione  del  giudizio  di  non  idoneita', di essere ammessi a
visita  medica  di  revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui
all'articolo 17, commi 7, 10 e 11.
    La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c):
      1)  e'  effettuata  non  prima  del  15  giorno successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
      2)  verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio
di  inidoneita'  espresso dalla sottocommissione per la visita medica
preliminare;
      c) se  concorrenti  per i posti riservati alla specializzazione
«comandante  di  unita'  navale»,  al momento della comunicazione del
giudizio  di  non  idoneita',  di  essere  ammessi a visita medica di
revisione,  fatta  eccezione  per i requisiti di cui all'articolo 17,
commi 7, 10 e 11.
    La  richiesta  di  ammissione  a  visita medica di revisione deve
essere  presentata  al  presidente  della  sottocommissione di cui al
comma 1.
    La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c):
      1)  e'  effettuata  non  prima  del  15  giorno successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
      2)  verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio
di  inidoneita'  espresso dalla sottocommissione per la visita medica
preliminare.
    5.  I  candidati,  che  conseguono l'idoneita' fisica alla visita
medica  preliminare  ovvero  alla  visita  medica  di revisione, sono
convocati per le successive fasi concorsuali.
    6.  I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,
alla  visita medica di revisione, nonche' agli ulteriori accertamenti
sanitari  presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica
Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
    7.   Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
    8.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.