Art. 16.
        Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono
              per la specializzazione «pilota militare»
    1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b)
e c):
      a) hanno  il  compito di selezionare aspiranti che siano idonei
al   servizio   nella  Guardia  di  finanza,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  17 maggio  2000,  n. 155,  e, comunque, in possesso dei
requisiti  fisici  previsti per l'idoneita' ai servizi di navigazione
aerea  quali  «piloti  militari»,  ai  sensi del decreto ministeriale
16 settembre 2003;
      b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
    2.  I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi   di   navigazione  aerea  presso  l'Istituto  Medico  Legale
dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare:
      a) certificato,  con  data  non  anteriore  a  sessanta giorni,
attestante  l'effettuazione  ed  il risultato dell'accertamento per i
markers  dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato
da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o privata
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
      b) certificato,  in  originale  o  copia conforme, di idoneita'
all'attivita'  sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita'   (anni   uno),  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione  Medico  Sportiva Italiana, ovvero da strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale
che  esercitano,  in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport;
      c) certificazione  che  escluda  la  presenza  di allergopatie,
anche in fase asintomatica, da accertare mediante:
        - dosaggio delle IgE totali;
        -  visita  allergologica  generale.  Il  relativo certificato
dovra'  riportare espressamente l'esito del dosaggio delle IgE totali
effettuato;
      d) referto  di  analisi  di laboratorio concernente il dosaggio
ematico  del  G6PD,  eseguito  con  metodo quantitativo ed effettuato
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
      e) certificato  (fac-simile  in  allegato  4),  rilasciato  dal
medico  di  fiducia  di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, attestante:
        - lo stato di buona salute;
        -       la      presenza/assenza      di      deficit      di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
        - la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
      f) certificato, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale,  attestante  l'esito  del  test  per  l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
      g) referto  ed  esame ecocardiogramma color doppler, effettuato
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
      h) esami  radiografici  del torace, della colonna in toto sotto
carico  con  reticolo, colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e
relativi  referti.  Tali  esami strumentali devono essere effettuati,
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
      i) tracciato  elettroencefalografico  e  relativo  referto,  in
originale  o  copia  conforme,  eseguito  presso  strutture sanitarie
pubbliche,  anche  militari,  o private convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale, avente le seguenti caratteristiche:
        1) velocita' di scorrimento 30 mm/sec;
        2) costante di tempo 0,3 microvolts/sec;
        3) filtro 70 Hertz piu' filtro di rete;
        4) prove di attivazione complete (S.L.I. - IPERPNEA);
        5)  tracciato  da  effettuare  sulle longitudinali (esterne -
interne), trasversali (anteriori - posteriori);
      l) solo per i candidati di sesso femminile:
        1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito
del  test  di  gravidanza  non  anteriore  ai  5 giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato;
        2)  ecografia  pelvica,  con  referto,  in  originale o copia
conforme, avente data non anteriore a tre mesi.
    La  mancata  presentazione,  anche di un singolo documento, della
documentazione  medica  indicata  al presente comma, ad eccezione dei
certificati  di  cui  alla lettera c), comporta la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari e l'esclusione dal concorso.
    La  mancata  presentazione dei certificati di cui alla lettera c)
comporta  l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali  e  l'esclusione  dal  concorso,  se non presentati entro
30 giorni  dalla  data  di  notifica  dell'esito  della visita medica
preliminare.  Allo  stesso  modo,  la positivita' a tali accertamenti
allergologici comporta l'esclusione dal concorso.
    3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea  quali  «piloti  militari», gli esami radiografici ed i referti
sono  trattenuti  presso  l'Istituto  Medico  Legale ed eventualmente
messi  a  disposizione  della sottocommissione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b), per l'espletamento delle attribuzioni di propria
competenza.
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'articolo  3,  comma  2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155,   secondo   il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.  Tali  candidate  sono,  pertanto, escluse dal concorso, ai
sensi  dell'articolo  3,  comma 3, del predetto decreto ministeriale,
laddove  lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data
del 7 luglio 2008.
    5. I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi  di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita
dichiarazione  di consenso informato al protocollo diagnostico in uso
presso il Centro Aeromedico, secondo il modello in allegato 5.
    6. Nel predetto allegato 5, e', altresi', riportato il protocollo
diagnostico praticato ad ogni concorrente.
    7. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti
di  statura  previsti  dall'articolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227, e dall'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003.
    8.  Per  effetto  del  combinato  disposto  delle norme di cui al
precedente comma, quindi, i candidati devono avere:
      a) statura  non inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90 per
gli uomini;
      b) statura  non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90 per
le donne.
    9. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito di
cui   al   precedente   comma,   il  Centro  Aeromedico  non  procede
all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quali
«piloti militari».
    10.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.