Art. 17.
         Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono
        per la specializzazione «comandante di unita' navale»
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici  hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei  profili  sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155,   e,   prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di  rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia  di  finanza,  per  sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni sessanta, rilasciata da una struttura
sanitaria  pubblica,  anche  militare, o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
      a) certificato   attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento  per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
      b) certificato  attestante  l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
      c) certificazione  che  escluda  la  presenza  di allergopatie,
anche in fase asintomatica, da accertare mediante:
        - dosaggio delle IgE totali;
        -  visita  allergologica  generale.  Il  relativo certificato
dovra'  riportare espressamente l'esito del dosaggio delle IgE totali
effettuato.
    3.  La positivita' ai suddetti accertamenti comporta l'esclusione
dal concorso.
    4.   In  sede  di  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  i
candidati  dovranno, altresi', produrre un certificato (fac-simile in
allegato  4),  rilasciato  dal  medico  di fiducia di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
      a) lo stato di buona salute;
      b) la        presenza/assenza        di        deficit       di
glucosio6-fosfatodeidrogenasi (G6PD);
      c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
    5. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2 e 4
comporta  l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali  e  l'esclusione  dal  concorso,  se non presentati entro
30 giorni  dalla  data  di  notifica  dell'esito  della visita medica
preliminare.
    6. I candidati sono sottoposti a visita:
      a) neurologica;
      b) psichiatrica;
      c) otorinolaringoiatrica;
      d) oculistica;
      e) odontostomatologica;
      f) ginecologica.
    7.  I  candidati  all'atto  della visita medica devono, comunque,
avere:
      a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
      b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
      c) acutezza visiva:
        -  uguale  o  superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione;
        - campo visivo e motilita' oculare normale;
      d) visione binoculare;
      e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
    8.  Sono  causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
    9.  Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei   i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai  seguenti
parametri:
      a) monolaterale: 35 dB;
      b) bilaterale: P.P.T. 20%.
    10.  Sono,  inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie,  dislalia  e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze   psico-attive   e/o   la   positivita'   ai  relativi  test
tossicologici.
    11.  La  dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti   almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella  funzione
masticatoria;  i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di  due  coppie  masticatorie  contrapposte.  La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
    12.  Ai  fini  del  computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
    13.Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
      a) radiografia del torace;
      b) dell'urina ed ematochimici;
      c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
      d) test psico-clinici.
    14.  I  candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti ad ulteriori
visite   specialistiche   ed  esami  strumentali  e  di  laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
    15.  I  candidati  che  non raggiungono i requisiti fisici minimi
negli  accertamenti  di  cui  ai commi 7, 10 e 11 sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio non e' ammessa visita di revisione.
    16.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.
    17.  Ai  soli  fini  dell'effettuazione  in  piena  sicurezza  di
eventuali  esami  radiografici, i candidati di sesso femminile devono
produrre,  in  sede  di visite mediche, un test di gravidanza di data
non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di presentazione, che
escluda  la  sussistenza  di  detto stato. In assenza del referto, la
candidata  e',  allo  scopo  sopraindicato,  sottoposta  al  test  di
gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
    18.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite mediche,
risultano  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'articolo  3,  comma  2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155,   secondo   il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.  Tali  candidate  sono,  pertanto, escluse dal concorso, ai
sensi  dell'articolo  3,  comma 3, del predetto decreto ministeriale,
laddove  lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data
del 7 luglio 2008.