Art. 17. Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la specializzazione «comandante di unita' navale» 1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale: a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali; b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) certificazione che escluda la presenza di allergopatie, anche in fase asintomatica, da accertare mediante: - dosaggio delle IgE totali; - visita allergologica generale. Il relativo certificato dovra' riportare espressamente l'esito del dosaggio delle IgE totali effettuato. 3. La positivita' ai suddetti accertamenti comporta l'esclusione dal concorso. 4. In sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, i candidati dovranno, altresi', produrre un certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: a) lo stato di buona salute; b) la presenza/assenza di deficit di glucosio6-fosfatodeidrogenasi (G6PD); c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche. 5. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2 e 4 comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati entro 30 giorni dalla data di notifica dell'esito della visita medica preliminare. 6. I candidati sono sottoposti a visita: a) neurologica; b) psichiatrica; c) otorinolaringoiatrica; d) oculistica; e) odontostomatologica; f) ginecologica. 7. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque, avere: a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini; b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne; c) acutezza visiva: - uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione; - campo visivo e motilita' oculare normale; d) visione binoculare; e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche. 8. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 9. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri: a) monolaterale: 35 dB; b) bilaterale: P.P.T. 20%. 10. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici. 11. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 12. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 13.Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: a) radiografia del torace; b) dell'urina ed ematochimici; c) elettrocardiografico e visita cardiologica; d) test psico-clinici. 14. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 15. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli accertamenti di cui ai commi 7, 10 e 11 sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio non e' ammessa visita di revisione. 16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11. 17. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza di eventuali esami radiografici, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 18. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 7 luglio 2008.