Art. 19.
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica
    1.  Le  prove  orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e consistono in:
      a) un  esame  di  storia  ed  educazione civica (durata massima
15l);
      b) un esame di geografia (durata massima 15l);
      c) un esame di matematica (durata massima 15l),
nei limiti del programma riportato in allegato 7.
    2.  I  programmi  relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
    3.  Per  ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta.
    4.  Il  punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti  attribuiti  dai  singoli  esaminatori  per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
    5.  Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punteggio
minimo di diciotto in ciascuna materia.
    6.  Coloro  che  riportano  un  punteggio, in almeno una materia,
inferiore  a  diciotto,  sono  dichiarati  non  idonei ed esclusi dal
concorso.
    7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati possono produrre
ricorso  secondo  le  modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.
    8.  Al  termine  di  ogni  seduta, la competente sottocommissione
compila  l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da  ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da
un  membro,  e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di
esame.
    9.  Il  candidato,  che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione  ed  abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto  alle  prove  facoltative  di  una  lingua  straniera e di
informatica, secondo le modalita' indicate in allegato 8.
    10.  L'aspirante  in  possesso dell'attestato di bilinguismo puo'
richiedere  di  sostenere  la  prova  di lingua straniera in inglese,
francese   o  spagnolo.  A  tal  proposito,  lo  stesso  puo'  essere
assistito,  sul  posto,  da  personale  qualificato conoscitore della
lingua  tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
    11.  Analogamente  a  quanto  previsto  nel  precedente comma, il
candidato  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo' essere
assistito,  nel  corso  della  prova  facoltativa  di informatica, da
personale  qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
    12.  Il  giudizio sulle prove di cui al comma 9 e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a),  integrata  a  norma  del  comma  2 dello stesso articolo, con le
modalita' indicate al comma 4.
    13.  La  sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto  di  merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso   tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio  della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
      a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
      b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
      c) 0,75 per i voti superiori a 26.
    14.  Prima  dell'effettuazione  delle  prove  orali e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per la valutazione delle
stesse.