Art. 20.
         Mancata presentazione e differimento del candidato
    1.    Il    candidato    che,   per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  concorso, non si
presenta per:
      a) sostenere  la  prova preliminare, prevista dall'articolo 11,
l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  previsto dall'articolo
15,  la  prova  di efficienza fisica, prevista dall'articolo 18, e le
prove  orali, previste dall'articolo 19, e' considerato rinunciatario
e,  quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici
di  espletamento  delle  succitate fasi selettive, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e
d),  hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o posticipare
la  convocazione  dei  candidati,  nel  rispetto  del  calendario  di
svolgimento  delle  stesse.  L'istanza,  inviata  presso il Centro di
Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  Ufficio Concorsi, Sezione
AA.UU.,  via  della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO,
deve  essere  anticipata,  via  fax,  al numero 06/24290622 oppure al
numero 06/24290676;
      b) sostenere  la  prova  scritta, prevista dall'articolo 12, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
      c) la  visita  medica di incorporamento, prevista dall'articolo
22,  e'  considerato  rinunciatario  e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali  ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di forza
maggiore,  comunicati  via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o
035/4043303,  sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del  Comandante  dell'Accademia,  che,  sentito  il  presidente della
sottocommissione   per  la  visita  medica  di  incorporamento,  puo'
differire  la  presentazione  del  candidato,  purche' il ritardo sia
contenuto  improrogabilmente  entro  il decimo giorno dall'inizio del
corso.  I  giorni  di  assenza  maturati sono computati ai fini della
proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal corso, secondo le disposizioni
vigenti.  Le decisioni assunte sono comunicate al candidato tramite i
Reparti di cui all'articolo 4, comma 6.