Art. 22.
      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia
    1.  Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da  parte  dell'Autorita'  di  Governo,  sono  ammessi  al  corso  di
formazione,  in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo aeronavale»,
i   candidati   che,   secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'articolo 21, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso
per  ciascuna specializzazione, tenendo conto della riserva del posto
di  cui all'articolo 1, comma 3, e che abbiano conseguito il giudizio
di  idoneita'  alla  visita medica di incorporamento, alla quale sono
sottoposti  prima  della  firma  dell'atto  di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).
    2.    Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,   la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
    3.  I  candidati  non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
    4.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati possono produrre
ricorso  secondo  le  modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.
    5. Qualora il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 3, non
possa  essere  ricoperto  per mancanza di candidati idonei, lo stesso
sara'   conferito   ad   altro   candidato   iscritto  nell'anzidetta
graduatoria,  per  la specializzazione «pilota militare», nell'ordine
del punteggio di merito conseguito.
    6. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati  idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi,  comunque,  disponibili  per  ciascuna specializzazione tra i
candidati   precedentemente   dichiarati   vincitori,  in  base  alle
disposizioni vigenti.
    7.  All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti  ed  i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
    8.  Gli  allievi  ufficiali,  ammessi  a  frequentare il corso di
Accademia,  devono  sottoscrivere,  immediatamente  dopo la visita di
incorporamento   e,   comunque,  prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione  con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un  periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia.  All'atto  della nomina a sottotenente, hanno l'obbligo di
contrarre  una  nuova  ferma  di  dieci  anni,  che assorbe quella da
espletare.
    9.  I  vincitori  del  concorso  per  la specializzazione «pilota
militare»,  convocati  presso l'Accademia della Guardia di finanza ed
acquisito   lo   status   di  «allievo  ufficiale»,  sono  sottoposti
all'accertamento  dell'attitudine  al  volo  per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano.
    10.   Detto   accertamento   e'   effettuato  presso  l'Accademia
Aeronautica  e  presso  la  Scuola  di Volo dell'Aeronautica Militare
all'uopo designata, secondo i programmi di addestramento ivi in uso.
    11.  Coloro  i quali sono ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine  al  pilotaggio sono rinviati dal corso di Accademia della
Guardia di finanza.
    12.  Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, rinviati
dal  7°  corso  «aeronavale» dell'Accademia, riassumono la precedente
posizione  di  stato,  salva  l'adozione  nei  loro  confronti  degli
ulteriori  occorrenti  provvedimenti.  Il periodo di durata del corso
e',  in  tal  caso,  computato  per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio e di grado.