Art. 22. Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo aeronavale», i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 21, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascuna specializzazione, tenendo conto della riserva del posto di cui all'articolo 1, comma 3, e che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e). 2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti. 3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11. 5. Qualora il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 3, non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto nell'anzidetta graduatoria, per la specializzazione «pilota militare», nell'ordine del punteggio di merito conseguito. 6. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili per ciascuna specializzazione tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, in base alle disposizioni vigenti. 7. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. 8. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di Accademia, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita di incorporamento e, comunque, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a sottotenente, hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare. 9. I vincitori del concorso per la specializzazione «pilota militare», convocati presso l'Accademia della Guardia di finanza ed acquisito lo status di «allievo ufficiale», sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. 10. Detto accertamento e' effettuato presso l'Accademia Aeronautica e presso la Scuola di Volo dell'Aeronautica Militare all'uopo designata, secondo i programmi di addestramento ivi in uso. 11. Coloro i quali sono ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio sono rinviati dal corso di Accademia della Guardia di finanza. 12. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, rinviati dal 7° corso «aeronavale» dell'Accademia, riassumono la precedente posizione di stato, salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.