Art. 23.
          Spese di partecipazione al concorso e concessione
                della licenza straordinaria per esami
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti ad eccezione di quelle
previste dagli articoli 18 e 19.
    2.   Per   la   partecipazione   alle  fasi  concorsuali  di  cui
all'articolo  1, comma 5, ad eccezione della lettera i), ai candidati
appartenenti  al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami
militari,  per  i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria  per  esami,  fino  alla concorrenza di giorni 30, puo'
essere  concessa  per  la preparazione agli esami orali solo a coloro
che  avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento dei
requisiti psicofisici.
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito  di  analoghe  concessioni  per  altri concorsi banditi dal
Corpo,  possono  beneficiare  della  predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.