Art. 25.
            Trattamento economico degli allievi ufficiali
                 provenienti dai militari del Corpo
    1.  Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli  ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti  nella  nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari  alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali  conseguenti  a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.