Art. 3.
                      Domanda di partecipazione
    1.  La  domanda  di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ยช serie speciale.
    2.  Per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta, la domanda deve essere
presentata,  entro  il  termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
    3.  I  militari  alle  armi  e  gli  appartenenti al Corpo devono
presentare  la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai
commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
    4.  I  cittadini  italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda  di  partecipazione  direttamente  al  Centro di Reclutamento
della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34 -
00181 Roma/Appio.
    5.  La  domanda  deve  essere  redatta esclusivamente su apposito
modello,  riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e  disponibile  presso  tutti  i  Reparti  del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
    6.  Il  concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di  partecipazione  al  concorso,  sia  minorenne  deve allegare alla
stessa,  a  pena  di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno
solo,  in  caso  di  impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di
mancanza  di  entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato
da  uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
    7.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si considerano
prodotte  in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    8.  Le  domande  di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle
more,   i   candidati   sono   ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.
    9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma   formalmente   irregolari   ovvero  incomplete  di  talune  delle
dichiarazioni   prescritte  dall'articolo  4,  sono  restituite  agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con   le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il  termine
perentorio   di   cinque   giorni   dal  momento  della  restituzione
dell'istanza.  L'impossibilita',  per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
    10.  Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
    11.  I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  sono  notificati  agli  interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
      a) gerarchico,  al  Comandante  Interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione,
ovvero  al  Generale  Ispettore  per gli Istituti di Istruzione della
Guardia  di  finanza  qualora  l'archiviazione  e' stata disposta dal
Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro  30  giorni  dalla  data di notifica, ai sensi dell'articolo 2,
primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034,  e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.