Art. 5.
                      Istruttoria della domanda
    1.  Tutti  i  candidati,  le  cui istanze di partecipazione siano
considerate  valide,  in  quanto  complete  dei  dati richiesti, sono
ammessi   al  concorso,  con  riserva,  in  attesa  dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
    2.  L'ammissione  con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.