Art. 6. Documentazione 1. Nei confronti dei candidati convocati per le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 18, il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, provvedono a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) dichiarazione del casellario giudiziale; d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva di mare. 2. I candidati convocati per le prove di efficienza fisica devono presentare o far pervenire, direttamente ai Reparti indicati al precedente comma, entro venti giorni dalla data di comunicazione della convocazione stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dall'articolo 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 21 devono presentare o far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione: a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune, per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva; b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare; c) domanda diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale. 4. Il vincitore del posto riservato di cui all'articolo 1, comma 3, deve, inoltre, far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione, l'attestato di cui al predetto articolo 1. 5. I vincitori del concorso devono consegnare, all'atto della presentazione in Accademia per l'inizio del corso di formazione, il diploma in originale ovvero la copia autentica del certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, in conformita' all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il titolo originale di studio deve, comunque, essere fatto pervenire all'Accademia entro il 31 marzo 2009. In caso di documentato impedimento, il vincitore del concorso deve presentare, entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo ai sensi dell'articolo 199, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 6. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'. 7. Il documento di cui al comma 3, lettera b), deve avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 8. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 9. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro 30 giorni dal momento della restituzione. 10. Il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), esclusivamente per i vincitori del concorso, ricevuti i suddetti documenti, li trasmette, entro 10 giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al Centro di Reclutamento. 11. Il candidato, in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica amministrazione, deve produrre soltanto il titolo di studio, nonche' l'attestato di cui all'articolo 1, comma 3, se vincitore per il posto riservato.