Art. 6.
                           Documentazione
    1.  Nei  confronti  dei  candidati  convocati  per  le  prove  di
efficienza  fisica  di  cui  all'articolo  18, il Comando Provinciale
della  Guardia  di  finanza  competente  (ovvero  il  locale  Comando
Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta)
o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti
all'estero, provvedono a richiedere i seguenti atti:
      a) rapporto  sul  servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
      b) copia  del  libretto  personale  e dello stato di servizio o
della  cartella  personale  e  del  foglio  matricolare del candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
      c) dichiarazione del casellario giudiziale;
      d) nulla   osta  della  competente  autorita'  militare  per  i
candidati  in  servizio  militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita  di  leva  o  siano  arruolati  senza  visita,  ai sensi degli
articoli 13  e  14  della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
    2. I candidati convocati per le prove di efficienza fisica devono
presentare  o  far  pervenire,  direttamente  ai  Reparti indicati al
precedente  comma,  entro  venti  giorni  dalla data di comunicazione
della convocazione stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti
autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi  previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dall'articolo 38, comma
6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    3.  I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria di cui
all'articolo  21  devono presentare o far pervenire ai Reparti di cui
al  comma  1,  a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di
ammissione al corso di formazione:
      a) se  di  sesso  maschile,  il  foglio  di  congedo illimitato
provvisorio  o  certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
      b) copia  autenticata  dello  stato di servizio o del foglio di
congedo  illimitato  o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
      c) domanda  diretta  al  Ministero  della  Difesa  con  cui  il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissata   e   ufficiale  delle  forze  di
completamento,  chiede  di  rinunciarvi  per  conseguire l'ammissione
all'Accademia  della  Guardia  di  finanza  in  qualita'  di  allievo
ufficiale.
    4.  Il vincitore del posto riservato di cui all'articolo 1, comma
3,  deve, inoltre, far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena
di  decadenza,  entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso
di formazione, l'attestato di cui al predetto articolo 1.
    5.  I  vincitori  del  concorso devono consegnare, all'atto della
presentazione  in  Accademia per l'inizio del corso di formazione, il
diploma  in  originale  ovvero  la  copia  autentica  del certificato
attestante  il  conseguimento  del  titolo  di studio, in conformita'
all'articolo   18   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445.  Il  titolo  originale  di  studio  deve,
comunque,  essere  fatto  pervenire  all'Accademia  entro il 31 marzo
2009.  In  caso di documentato impedimento, il vincitore del concorso
deve  presentare, entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo
ai   sensi  dell'articolo  199,  comma  6,  del  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
    6. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
    7.  Il  documento  di cui al comma 3, lettera b), deve avere data
posteriore  a  quella  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale.
    8.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  per  ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
    9.  I  documenti,  incompleti  o  affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.
    10.  Il  Comando  Provinciale della Guardia di finanza competente
(ovvero  il  locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i
residenti  in  Valle  d'Aosta),  esclusivamente  per  i vincitori del
concorso,  ricevuti  i  suddetti  documenti,  li  trasmette, entro 10
giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al
Centro di Reclutamento.
    11.  Il  candidato,  in  servizio nella Guardia di finanza, nelle
Forze   armate,  nelle  altre  Forze  di  polizia  e  nella  pubblica
amministrazione,  deve produrre soltanto il titolo di studio, nonche'
l'attestato di cui all'articolo 1, comma 3, se vincitore per il posto
riservato.