Art. 7.
                      Commissione giudicatrice
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta  da  un  ufficiale  generale  della  Guardia  di finanza e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta  da  un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non inferiore a
colonnello:
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione  dei  titoli  e  la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori,   membri.   I   professori   devono  essere  in  possesso
dell'abilitazione   all'insegnamento   negli  istituti  superiori  di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
      b) sottocommissione   per   la   visita   medica   preliminare,
costituita  da  un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
      c) sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici  (di  cui  uno  di  grado  superiore a quello dei medici della
precedente  sottocommissione  o  a  parita'  di  grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
      d) sottocommissione   per   la   valutazione   della  prova  di
efficienza  fisica  e  per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei  candidati  al  servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo,  composta  da quattro
ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
      e) sottocommissione  per  la  visita  medica di incorporamento,
composta  da  un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
    2.  La  sottocommissione esaminatrice per le prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera
a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
      a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
      b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
    3.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono essere in
servizio  e,  se  fanno  parte  delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
    4.  Per  l'eventuale  valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione  e'  integrata  dall'ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
    5.  Le  sottocommissioni,  per i lavori di rispettiva competenza,
possono   avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di  personale
specializzato  e  tecnico.  La  sottocommissione  di  cui al comma 1,
lettera   d),   puo'   avvalersi,  altresi',  durante  l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
    6.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
    7.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori,  avvalersi  di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.